Rilascio Contrassegno Disabili
RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI
Possono ottenere il contrassegno per disabili, ai sensi dell’art. 188 del C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.) e art. 381 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), le “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” e “i non vedenti” (ai sensi del D.P.R. 503/1996). Può essere concesso anche alle “persone temporaneamente invalide”, a causa di infortunio o per altre cause patologiche, per un periodo di tempo determinato.
1. Rilascio del contrassegno
Per il rilascio del primo contrassegno invalidi, gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.33 c. 4, lettera c), presso il Comando di Polizia Municipale, con la seguente documentazione allegata:
- due fotografie formato tessera del titolare;
- fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale;
- Ricevuta di versamento di € 5,00 per diritti d´istruttoria e rimborso stampati intestato a Comune di Lacco ameno – Servizio tesoreria con la causale “rilascio contrassegno invalidi”, da effettuare tramite Bollettino postale c/c n. 23003809 o Bonifico Bancario o Postale – codice IBAN IT61 T010 1039 9400 0003 9000 003;
- Certificazione del servizio medicina legale dell´A.S.L. territoriale da cui risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l´autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, oppure copia del verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento dello stato di invalidità civile sul quale sia apposta la dicitura: "Il paziente/La paziente ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 c. 2 e 3 Regolamento di applicazione del Codice della Strada" .
Per i nuovi verbali di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (art. 20 L. 03/08/2009, n. 102) la dicitura da considerare è la seguente: “Invalido con impossibilità di deambulazione senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
Qualora il richiedente sia in possesso anche di verbale per l'accertamento dell'Handicap (art. 4 Legge 05/02/1992, n. 104) il contrassegno può essere rilasciato nel caso in cui sia dichiarato che la menomazione concausa dell'handicap è di natura fisica tale da comportare una grave limitazione della capacità di deambulazione.
2. Validità del contrassegno ed utilizzo
II contrassegno è valido su tutto il territorio Europeo (Comunità Europea) per una durata di CINQUE ANNI dalla data di rilascio.
Per invalidità temporanee l´autorizzazione è valida dalla data di rilascio e per tutto il periodo di durata dell´invalidità temporanea, risultante dalla certificazione medico legale.
Il contrassegno deve essere usato esclusivamente dal titolare, non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, non è vincolato ad uno specifico veicolo e deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo.
L´accompagnatore del disabile non potrà fruire dell’autorizzazione in assenza del titolare.
3. Cambio di residenza
Il contrassegno è rilasciato dal Comune di residenza che indica, sullo stesso, una numerazione propria, pertanto, chi cambia residenza, deve presentare domanda di sostituzione al Comune ove avviene il trasferimento.
Il contrassegno di cui si è chiesta la sostituzione deve essere consegnato per l’inoltro al Comune che lo ha rilasciato.
4. Scadenza e Rinnovo del contrassegno
Per il rinnovo del contrassegno con VALIDITÀ QUINQUENNALE, sarà sufficiente la presentazione di apposita istanza in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 art.33 comma 4 lettera c) con allegato la certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Con un parere del 5 marzo 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che, così come per gli altri documenti di identità e di riconoscimento, la “scadenza” del contrassegno definitivo, vale a dire quello con scadenza quinquennale, deve coincidere con la data di nascita del titolare.
Per il rinnovo dei contrassegni con VALIDITÀ INFERIORE A CINQUE ANNI (persone temporaneamente invalide), all'istanza in carta semplice dovrà essere allegata anche la Certificazione del servizio medicina legale della A.S.L. territoriale da cui risulti il perdurare delle condizioni di invalidità temporanea.
5. Furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno
Per il rilascio del duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno, gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice, presso gli Uffici del Comando di Polizia Municipale con allegata la documentazione e con le modalità appresso indicate:
- Furto: Denuncia di furto presentata alla competente Autorità
- Smarrimento: Denuncia di smarrimento presentata alla competente Autorità
- Deterioramento: Contrassegno deteriorato
Per ognuno dei casi sopra elencati è necessario allegare N° 2 fototessere a colori e la Ricevuta di versamento di € 5,00 per diritti d´istruttoria e rimborso stampati intestato a Comune di Lacco Ameno – Servizio tesoreria con la causale “rilascio contrassegno invalidi”, da effettuare tramite: Bollettino postale c/c n. 23003809 o Bonifico Bancario o Postale – codice IBAN IT61 T010 1039 9400 0003 9000 003;
Normativa di riferimento:
- art. n° 188 del Nuovo Codice della Strada D.L. 285/1992
- art. n° 381 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
Contatti:
- Ufficio Contravvenzioni 081330822
- Referente Istruzione pratica: Agente Pisani Loreta
- Email: contravvenzioni@comunelaccoameno.it
Modulistica:
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