Guida ai Verbali

Il presente lavoro, è stato realizzato per illustrare al cittadino il funzionamento dell'ufficio sanzioni, per quanto concerne la gestione del procedimento sanzionatorio, per le violazioni al codice della strada.

La stesura, molto semplice è accessibile ad ogni fascia di utenza in quanto di facile lettura e comprensione, illustra cosa succede dal momento in cui viene elevata la sanzione fino alla conclusione del procedimento che ne scaturisce.

  1. Come si paga una contravvenzione
  2. Vademecum pagamento in misura ridotta del 30%
  3. Il verbale
  4. Avviso di accertamento
  5. Ricorso
  6. La rateizzazione del pagamento
  7. Cartella esattoriale errata

1. Come si paga una contravvenzione

Un Verbale di Accertamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada o alle Ordinanze e Regolamenti Comunali si può pagare nei seguenti modi:

  • presso il comando Polizia Municipale di Lacco Ameno – Piazza S. Restituta - dalle ore 9:30 alle ore 13.00 lunedì, mercoledì e venerdì; 
  • presso l'ufficio postale mediante bollettino di conto corrente postale intestato a Comune Lacco Ameno Contenzioso Polizia Urbana Serv. Tesoreria ccp 16764805 indicando obbligatoriamente nella causale: il numero del verbale e la targa del veicolo (questi dati servono per assicurare la corretta attribuzione del versamento) oppure mediante gli allegati avvisi di pagamento PagoPA o tramite il sito https://laccoameno.multeonline.it

  • presso la propria banca con bonifico sul conto n° 16764805 intestato a Comune Lacco Ameno Contenzioso Polizia Urbana Serv. Tesoreria codice IBAN IT39L0760103400000016764805 indicando obbligatoriamente nella causale: il numero del verbale e la targa del veicolo (questi dati servono per assicurare la corretta attribuzione del versamento) 

N.B: il pagamento da uno stato estero può essere effettuato solo a mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate: IBAN - SWIFT/BIC: IT39L0760103400000016764805 - BPPIITRRXXX

BANK: POSTE ITALIANE comunicando successivamente gli estremi del bonifico all'indirizzo mail contravvenzioni@comunelaccoameno.it.

Si precisa che non è consentito il pagamento con detto avviso in presenza di violazione che comporta la decurtazione di punti. In questo caso deve essere attesa la notifica del verbale o, in alternativa, può essere chiesta alla Polizia Municipale di Lacco Ameno la contestazione del verbale indicando i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

In caso di notifica tramite messo comunale l'importo da versare sarà determinato dalla somma di: importo sanzione + spese postali di notifica A.G (Euro 22,75 + spese di notifica messo comunale (Euro 5,88)

N.B: Chi effettua il pagamento presso l'ufficio postale ed a mezzo bonifico bancario deve indicare nella causale, la data dell'infrazione ed il numero del verbale.

2. Vademecum pagamento in misura ridotta del 30% Torna Su

Multe: pagamento ridotto del 30% se effettuato entro 5 giorni

Con l'entrata in vigore della legge 98/2013 (conversione del Decreto legge n.69 del 21.06.2013) con decorrenza 20 agosto 2013 al trasgressore e/o all'obbligato in solido è consentito di fruire di una riduzione del 30%, rispetto al minimo edittale previsto, se il pagamento avviene nei 5 giorni successivi alla contestazione e alla notificazione del verbale.

È sempre consentito pagare con la riduzione?

Non godono di tale riduzione i verbali elevati per violazioni alle norme del codice della strada che prevedono:

  • la sospensione della patente di guida
  • la confisca del veicolo

La riduzione NON si applica inoltre ai reati nel Codice della Strada e alle violazioni per cui non è consentito il pagamento in misura ridotta.

Come calcolare i 5 giorni?

I giorni si incominciano a contare dal giorno successivo a quello in cui è stato notificato o contestato il verbale. Qualora il quinto giorno fosse domenica o altro giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo (il sabato è considerato feriale).

Dopo 5 giorni è ancora possibile pagare il verbale?

Dal 6° al 60° giorno successivo alla contestazione o notificazione del verbale è possibile effettuare il pagamento ma, in tal caso, si pagherà senza il beneficio della riduzione.

La sanzione comprensiva della riduzione viene indicata sui verbali contestati o notificati?

Sui verbali contestati e/o notificati verranno riportate entrambe le somme:

  • la somma da pagare entro 5 giorni
  • la somma da pagare dal 6° al 60° giorno

Se il pagamento nella misura ridotta del 30% avviene oltre il termine dei 5 gg previsti?

Il pagamento eventualmente effettuato non determinerà l'estinzione del verbale; in questo caso verranno emesse successivamente la cartella esattoriale e/o l'ingiunzione fiscale, quanto precedentemente versato sarà trattenuto a titolo di acconto.

Anche i preavvisi consentono di effettuare il pagamento con la riduzione?

Anche i preavvisi di violazione, elevati ad esempio per sosta vietata quando è assente il trasgressore/obbligato in solido, consentono di fruire della riduzione del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5giorni.

3. Il Verbale Torna Su

Il verbale di contestazione è quell'atto con il quale si procede all'imputazione dell'infrazione accertata, comunicando all'intestatario l'inizio del procedimento che lo riguarda. 

In materia di illeciti amministrativi, vi sono soggetti che, pur non avendo partecipato alla commissione del fatto, sono ugualmente tenuti al pagamento della sanzione qualora l'autore materiale dell'infrazione non vi provveda. Tali soggetti elencati dall'art. 6 della legge 689/81 e dall'art. 196 del codice della strada, sono chiamati obbligati in solido

Dalla data di contestazione o notifica del verbale, vi sono 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento. La notifica del verbale deve avvenire entro

  • 90 (novanta) giorni se il veicolo è intestata a cittadino italiano;
  • entro 360 giorni dall'accertamento se il veicolo è intestato a cittadino straniero;
  • dalla data della violazione, da calcolarsi dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, o da quando la p.a. è stata posta in grado di conoscere i dati del soggetto a cui notificare il verbale. Qualora il 90° giorno sia festivo, il termine scade il primo giorno feriale successivo.

Gli organi accertatori possono inoltre riaprire i termini di notifica in casi particolari: veicoli a noleggio, trasferimenti di proprietà o cambi di residenza non registrati, ecc.

È utile sapere inoltre che la notifica, per l'organo accertatore, si perfeziona nel momento in cui Poste Italiane riceve in carico l'atto da notificare, e non quando il cittadino riceve materialmente il plico. Questo è stabilito dal Codice di Procedura Civile (art. 149).

Può perciò accadere che alcuni cittadini ricevano il verbale "apparentemente" oltre i termini di notifica, ma questo non significa che il verbale sia nullo. Sul sito di Poste Italiane (www.poste.it ) è possibile verificare se sono stati rispettati o meno i termini. Nella sezione "cerca spedizioni - posta raccomandata", inserendo il numero della raccomandata, si può trovare la data di registrazione della raccomandata presso l'Ufficio Postale di spedizione: è la data in cui l'organo accertatore ha consegnato il verbale al vettore, ovvero il momento nel quale si concretizza la notifica.

È importante sapere la data esatta di notifica in quanto: il pagamento in misura ridotta è consentito entro 60 giorni dalla notifica (dal 61° giorno l'importo della sanzione raddoppia). Dalla data di contestazione o notifica del verbale, vi sono 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento. 

La notifica dell'atto può essere effettuata:

  • dagli agenti di polizia municipale,
  • dai messi comunali,
  • per posta raccomandata.

Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata agli esercenti la potestà genitoriale. Qualora il proprietario del veicolo e l'autore della violazione siano persone diverse, occorrono due notifiche, anche se il pagamento da effettuare sarà uno solo.
Nel caso di doppio pagamento potrà essere inoltrata all'ufficio richiesta di rimborso.

4. Avviso di accertamento Torna Su

L'avviso di accertamento di una violazione, viene lasciato sul veicolo, quando manca il conducente del veicolo, al fine di facilitare il pagamento immediato o entro pochi giorni, dalla violazione, evitando l'attesa del verbale e quindi ulteriori spese (si tratta di un mero atto di cortesia per semplificare la chiusura del procedimento).

Non è ammesso presentare ricorso sulla base dell'avviso di accertamento, ma solo dopo la notifica della contravvenzione.

5. Ricorso Torna Su

È l'atto con il quale il cittadino può esercitare il proprio diritto di difesa per la violazione addebitatagli.

Il ricorso può essere presentato al:

  • Prefetto, entro 60 giorni dalla contestazione
  • Giudice di Pace entro 30 giorni dalla contestazione (60 giorni in caso di residente all'estero)
  • Sindaco entro 30 giorni dalla contestazione

Ricorso al Prefetto 

Si può presentare ricorso alla Prefettura all'attenzione del Prefetto di Napoli oppure al Comando di Polizia Municipale di Lacco Ameno nei seguenti modi:

Il Prefetto una volta esaminati i documenti entro 120 giorni dalla recezione del ricorso decide di:

  • accogliere il ricorso: dispone l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'ufficio accertatore e alla persona ricorrente
  • respingere il ricorso emette un ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, maggiorata delle spese del procedimento.

L'ordinanza deve essere notificata al ricorrente entro 150 giorni e il  pagamento della somma entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Attenzione: avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è possibile proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Se entro il termine (60 gg.) non è stato presentato ricorso o effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento.

Modulo per la presentazione di ricorso, clicca qui

Ricorso al Giudice di Pace

Ai sensi dell'art. 204 bis alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

Il ricorso è inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto ai sensi all'articolo 203. Al Giudice di Pace si può presentare opposizione per molte sanzioni amministrative in contestazione di importi inferiori a € 15.493,71. Chi ha già pagato non può più fare ricorso. Per le violazioni al codice della strada il giudice di pace ha competenza esclusiva che prescinde dalla sanzione.

Nel caso di ricorso contro le sanzioni per infrazione al codice della strada si può presentare:

  • ricorso avverso la multa per infrazione al codice della strada (in alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto)
  • si può presentare ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa
  • la cartella esattoriale che viene inviata quando la multa non viene pagata. Il ricorso può essere presentato solo per vizi della cartella o intestatario della cartella deceduto, l'interessato non più intestatario del veicolo al momento della commessa violazione ecc ecc. L'importo della sanzione contenuto nella cartella  è raddoppiato.
  • ricorso avverso l'ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa.

Il ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace comporta dei costi aggiuntivi stabiliti  in proporzione all'importo della sanzione stessa. Il Giudice di Pace può:

  • Accogliere il ricorso
  • Respingere il ricorso, la sentenza in questo caso, può essere impugnata davanti al Tribunale ordinario entro 30 giorni, occorre però l'ausilio di un difensore legale.

Il Giudice di Pace decide con sentenza. Il mancato pagamento dell'importo della sanzione stabilita in sentenza, comporterà la messa a ruolo dell'importo ai fini dell'emissione della cartella esattoriale entro 5 anni dal deposito della sentenza stessa. Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 più spese forfettizzate secondo l'importo fissato dall'articolo 30 dello stesso D.P.R. Per ulteriori precisazioni al riguardo si rinvia al sito del Giudice di Pace di Ischia.

6. Rateizzazione del pagamento Torna Su

Per le sanzioni di importo superiore a € 20 è possibile richiedere il pagamento rateale mensile, entro 30 gg dalla contestazione e/o notifica del verbale, qualora l'interessato si trovi in condizioni economiche disagiate ed il reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non sia superiore a € 10.628,16 (elevato di 1032.21 euro per ciascun familiare convivente). La richiesta di rateizzazione preclude la possibilità di proporre ricorso avverso, il verbale di contestazione/notificazione.

Il Responsabile della Polizia Municipale entro 90 giorni, dovrà adottare un provvedimento di accoglimento o rigetto. In caso di rigetto entro 30 giorni dovrà avvenire il pagamento.

Su richiesta motivata dell'interessato in presenza di determinate condizioni ai sensi dell'art. 202 bis del vigente Codice della Strada l'Autorità preposta può disporre il pagamento rateale mensile di una sanzione amministrativa pecuniaria, anche se in ogni momento, il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. (Circ. del Ministero dell'interno 12 agosto 2010, Prot. N. 300/A/11310/10/101/3/3/9)

La richiesta va inoltrata al Prefetto qualora trattasi di violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, mentre è presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

Qualora l'istanza venga accolta il Comando, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, per cui la rimanente somma dovuta verrà a mente del 3 comma dell'art. 203 messa a ruolo.

7. Cartella esattoriale errata Torna Su

Può essere chiesto l'annullamento del procedimento presso l'ufficio contravvenzioni dell'Ente procedente, il quale avrà cura di informare l'esattoria. A ciò si può procedere anche via fax, inviando acclusi alla richiesta, la cartella e le ricevute di pagamento. L'ufficio contravvenzioni vi consegnerà o invierà via fax il discarico di servizio, che dovrete conservare per cinque anni, a partire dalla data di notifica della cartella.

Nel caso si renda necessario inviare tramite fax note, istanze e richieste di annullamento, deve esservi allegata la fotocopia di un documento di identità e segnalato l'indirizzo ed il proprio recapito telefonico. Occorre inoltre verificare sempre, anche qualora la sanzione risulti pagata, se il pagamento è avvenuto nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale o se si sia pagata una cifra inferiore.  In questi casi la cartella va pagata poiché è previsto per legge un raddoppio della sanzione.

Qualora riteniate di non essere tenuti al pagamento della sanzione in quanto relativa ad un veicolo non di vostra proprietà o che vi sia stato rubato, o, perché non avete ricevuto la notifica della contravvenzione, potete presentare o inviare anche via fax all'ufficio contravvenzioni un'istanza, dichiarando i motivi per i quali richiedete l'annullamento, oppure potete presentare entro 30 giorni ricorso al giudice di pace per importi inferiori a 15493.71 euro, e al Tribunale di Napoli per importi superiori a tale cifra.

Per non effettuare il pagamento mentre il ricorso è in esame è necessario richiedere esplicitamente la sospensione del pagamento. Se sono trascorsi 5 anni dalla data della notifica del verbale o della contestazione immediata la contravvenzione si prescrive, quindi non occorre effettuare il pagamento ma chiedere la chiusura del procedimento all'ufficio contravvenzioni, che provvederà ad informare l'esattoria. La prescrizione non scatta automaticamente in quanto non è rilevabile d'ufficio. Sarà quindi cura dell'interessato, farla valere, segnalando all'amministrazione la data della notifica della cartella esattoriale. Se si utilizza il fax, occorre inviare la busta con la data di notifica della cartella esattoriale, copia di un documento di identità e la domanda di annullamento della contravvenzione in quanto prescritta, indicando il numero del verbale.

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